Il Cuore di Cristiano Onlus
  • Via Mario Trabucchi 43 - 00054 Fiumicino
  • 349 2641820
  • Email: info@ilcuoredicristiano.it

Statuto dell'Associazione

Art. 1 Costituzione
1. E’ costituita con il presente atto l’Associazione denominata “IL CUORE DI CRISTIANO – ASSOCIAZIONE PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA”.
2. L’Associazione è democratica, apartitica e non ha fini di lucro.
3. Sussistendone i presupposti e le condizioni è da considerare obbligatorio l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”, della locuzione “organizzazione non governativa” o dell’acronimo “ONG”.

2. Sede
1. L’associazione ha sede in Via Mario Trabucchi 43 – Fiumicino (RM).

3. Oggetto e scopo
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale, nel campo delle malattie oncologiche pediatriche.
2. L’associazione ha quale scopo principale:
– assistenza ai genitori ed i tutori dei bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche;
– favorire e gestire le iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l’informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;
– istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell’ambito oncologico;
– provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;
– stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.
3. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio direttivo annualmente potrà stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione.
5. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e beneficiari dell’associazione
1. Sono aderenti dell’associazione:
– soci fondatori;
– soci ordinari;
– soci onorari;
– beneficiari dell’associazione.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
5. Sono Soci Ordinari dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Soci Onorari dell’associazione coloro che svolgono attività per l’associazione considerati di particolare rilevanza e meritevoli di merito, o coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
7. Sono beneficiari dell’associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere.
8. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
10. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6. Organi dell’associazione
1. Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea degli aderenti all’associazione;
– il presidente del consiglio direttivo;
– il vice presidente del consiglio direttivo;
– il consiglio direttivo;
– il comitato esecutivo;
– il segretario del consiglio direttivo;
– il tesoriere;
– il collegio dei revisori dei conti.

7. Assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre:
– provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
– delibera sulle modifiche al presente statuto;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure del collegio dei revisori.
4. Per la validità della costituzione dell’assemblea deve intervenire in prima convocazione almeno il 50% dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

8. Consiglio direttivo
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.
2. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo, resta in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea o di altri organi. In particolare il Consiglio direttivo:
– definisce le attività e le linee di sviluppo dell’associazione predisponendo i programmi da sottoporre all’assemblea;
– predispone e sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo, la relazione gestionale ed il bilancio preventivo;
– propone eventuali modifiche di Statuto, motivandole;
– prende atto delle dichiarazioni di recesso degli associati dandone comunicazione all’assemblea;
– esamina ed approva le domande di ammissione dei candidati a socio.
4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni del Consiglio direttivo, i consiglieri assenti non potranno essere rappresentati per delega, ed in caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, il consigliere potrà essere ritenuto dimissionario. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio direttivo, di concerto con il Presidente dell’Assemblea, può altresì delegare ad uno dei consiglieri le funzioni di:
– rappresentanza dell’associazione nei rapporti con soggetti terzi per le iniziative utili al conseguimento dei fini dell’associazione stessa, con esclusione dell’aspetto amministrativo-economico, di esclusiva spettanza del Tesoriere,
– gestione ed esecuzione di un determinato progetto;
– esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.
Il consigliere così delegato deve informare il Consiglio direttivo della propria attività entro la prima riunione utile del Consiglio direttivo stesso.
6. Il Consiglio direttivo di norma viene convocato dal proprio Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.
7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

9. Presidente
1. Il presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
2. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Vice presidente
1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

11. Comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri e viene nominato dal Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi la necessità od opportunità.
2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

12. Segretario del consiglio direttivo
1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.

13. Libri dell’associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione.

14. Tesoriere
1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

16. Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18. Scioglimento
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

20. Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

SOCI FONDATORI
F.to Loredana Vagni

Andrea Palmieri
Monia Vagni
Olindo Vagni
Barbara Palmieri
Antonella Palmieri
Vittorio Martini
Maura Rossi
Fabiola Salvatori
Antonio Paolini
Francesca Romana Bonomo
Emilio Leopardi
Paolo Fenoaltea (Notaio)

 

Documentazione inerente:

Atto costitutivo

Integrazione all’Atto costitutivo